La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8236 del 2.4.2026, rigettando il ricorso proposto dal Comune di Calenzano, si è espressa in merito all’esenzione Imu per l’abitazione principale parzialmente locata.
Nel pronunciarsi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di IMU, al di fuori delle ipotesi speciali in cui è la legge ad escludere il beneficio dell’esenzione per l’abitazione principale ove l’unità immobiliare sia locata a terzi, la norma generale di cui all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui dispone che «L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10…..» esentando dal pagamento dell’IMU il possessore dell’immobile adibito ad ‘abitazione principale’ – con tale locuzione intendendosi, dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, ‘l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente’ – va interpretata nel senso che la locazione parziale dell’abitazione non impedisce la fruizione dell’esenzione, qualora il possessore mantenga la propria residenza e dimora abituale nell’immobile”.




