Interessante chiarimento sul sito del Ministero del turismo, nella sezione delle FAQ Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR).
Sul sito del Ministero del turismo, nella sezione delle Faq relative alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell’art. 13-ter, del d.l. n. 145/2023, come convertito, in riferimento alla questione se le attività di locazione breve o per finalità turistiche già avviate in forma imprenditoriale prima del 2.11.2024 siano soggette all’obbligo di presentare la Scia, è stato risposto di recente quanto segue: “No. Il comma 8 dell’art. 13-ter, d.l. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione – breve o per finalità turistiche – in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della ‘presunzione di imprenditorialità’ di cui all’articolo 1, comma 595, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Tali disposizioni, ai sensi del comma 15 dell’art. 13-ter, si applicano a partire dal 2 novembre 2024 e non si intendono avere effetto retroattivo”.



