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IMU 2025 – Prima rata: pagamento entro il 16 GIUGNO

12 Giu, 2025 | Scadenze

Entro lunedì prossimo, 16 giugno, va pagato l’acconto dell’Imu per l’anno 2025 relativamente a tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze (salvo che l’unità immobiliare sia accatastata come A/1, A/8 e A/9), le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Il saldo dell’imposta si pagherà invece entro il prossimo 16 dicembre. È comunque possibile pagare in unica soluzione entro il 16 giugno. Fanno eccezione specifici enti non commerciali, che effettuano il versamento in tre rate.

Importante: per gli immobili locati con contratto a canone concordato è prevista la riduzione dell’imposta al 75%.

Acconto Imu 202: pagamento entro il 16 giungo. Per gli immobili locati con canone concordato riduzione dell’imposta al 75%.

La prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote (che forma parte integrante delle delibere comunali) pubblicato sul portale del Dipartimento politiche fiscali del Mef entro il 28 ottobre.

Da quest’anno, i Comuni non possono più diversificare liberamente le aliquote dell’Imu, ma possono solo fissare le aliquote sulla base di fattispecie “tipizzate” che sono indicate nel prospetto da allegare alla delibera e da pubblicare entro il 28 ottobre. Ciò, in quanto la delibera di approvazione delle aliquote da quest’anno può essere redatta solo attraverso l’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal d.m. 7.7.2023, come modificato e integrato dal successivo d.m. 6.9.2024 – i Comuni elaborano il prospetto delle aliquote dell’Imu, che forma parte integrante della delibera stessa.

Le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni già previste dalla legge, quali, per esempio, la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 oppure la riduzione dell’imposta al 75% per gli immobili locati con contratto a canone concordato, invece, non devono essere inserite nel prospetto in quanto le stesse sono applicate senza che il Comune possa esercitare alcun margine di discrezionalità in merito.

Inoltre, nel caso in cui il Comune non avesse provveduto a deliberare le aliquote per l’anno 2025, per il calcolo del saldo Imu (da pagare entro il 16 dicembre) non varrà più la regola che saranno da utilizzare le aliquote valide per l’anno precedente, ma si dovrà determinare l’imposta dovuta applicando le aliquote di base stabilite dalla legge, che continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una prima delibera secondo le nuove modalità introdotte a partire da quest’anno.

Per coloro che locano i propri immobili, si suggerisce di verificare quali aliquote abbia fissato il Comune di riferimento.

Infatti, per gli immobili locati con contratto a canone concordato – a parte la riduzione dell’imposta al 75% prevista per legge – vi potrebbero essere anche delle specifiche aliquote di favore. Alcuni Comuni, infine, prevedono delle aliquote ridotte pure in caso di immobili locati con contratto a canone libero. In entrambi i casi, importante è verificare le condizioni specifiche richieste (per esempio, alcuni Comuni richiedono che il conduttore utilizzi l’immobile come sua abitazione principale).

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