Se un contratto di affitto a canone libero, scritto ma non registrato, è stato stipulato prima del 1° gennaio 2016, si applicano le regole sulla “riconduzione a congruità” (art. 13, comma 6, terzo e quarto periodo, l. 431/98) solo a partire da quella data.
In pratica, il giudice, nel determinare il canone, non può fissarlo oltre i limiti previsti dagli accordi tra le associazioni di categoria, come stabilito dalla legge, sia per i contratti a canone libero che per quelli a canone concordato.
Scarica l'ordinanza n. 15891 del 13.6.2025
Oggetto: locazione contratto scritto, non simulato e ma non registrato – conseguenze – disciplina applicabile ratione temporis riconduzione a congruità ex art. 13, comma 6, 1. 431/98 – presupposti e limiti.