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Cassazione sulla cedolare secca in caso di conduttore impresa o professionista

3 Giu, 2025 | Canone e regimi fiscali, Normativa

Con due recenti sentenze – la n. 12076 e la n. 12079, entrambe depositate il 7.5.2025 – la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi favorevolmente sull’applicabilità del regime della cedolare secca nel caso in cui il conduttore sia un’impresa o un professionista, richiamando quanto dalla stessa già chiarito con la (oramai) nota e articolata sentenza n. 12395 del 7.5.2024.

pronunciamento della Corte di Cassazione in favore dell'applicazione della cedolare secca nel caso in cui il conduttore sia un’impresa o un professionista

Proprio per eliminare ogni dubbio, e per dare continuità al principio affermato con la sentenza del 2024, nell’ordinanza n. 12079 la Corte ha ribadito la propria favorevole interpretazione accogliendo il ricorso sulla base del seguente principio di diritto: «In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni».

Nell’ordinanza 12079, inoltre, l’Agenzia delle entrate è stata pure condannata al pagamento delle spese del giudizio in Cassazione (mentre sono state compensate quelle per i gradi di merito).

L’auspicio è che ora le Entrate, non essendosi più in presenza di una sentenza isolata (motivazione che aveva finora indotto l’Agenzia – come riferito dal sottosegretario Freni rispondendo ad un’interrogazione parlamentare – a non modificare il proprio orientamento contrario), tornino sulla propria interpretazione e permettano ai contribuenti di esercitare l’opzione per la cedolare secca anche qualora il conduttore sia un’impresa o un professionista come la legge consente dal 2011 (e come fin da subito sostenuto dalla Confedilizia).

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